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Il cliente non paga la fattura: cosa fare, in ordine di costo

Prima il sollecito scritto, poi la messa in mora, e solo dopo il decreto ingiuntivo. Nelle transazioni commerciali gli interessi di mora decorrono da soli dal giorno dopo la scadenza, e ai 40 euro forfettari per i costi di recupero hai diritto senza provare nulla. La domanda che pochi si fanno e la seconda: su quella fattura hai gia pagato qualcosa? La risposta cambia col regime, e nel forfettario e un no secco.

Qui sotto trovi la scaletta dei primi 30, 60 e 90 giorni, i tassi di mora in vigore nei due semestri 2026, i costi reali di un decreto ingiuntivo, la tabella di cosa succede alle tasse nei quattro regimi e le due sole strade per riprenderti l'IVA gia versata.

Mora 10,40% 40 euro forfettari Decreto ingiuntivo Nota di variazione 14 min Mobile-first

Guide correlate: Nota di credito elettronica • Liquidazione IVA • Emettere fattura elettronica • Sanzioni fiscali

Il punto che conta

Fattura scaduta: cosa fare a 30, 60 e 90 giorni

Il recupero di un credito funziona per gradi: ogni passaggio costa piu del precedente e ha senso solo se il precedente non ha funzionato. La sequenza sotto e in ordine di costo, non di gravita.

La risposta in 30 secondi

Gli interessi corrono gia. Fra imprese e professionisti, e verso la pubblica amministrazione, la mora decorre dal giorno dopo la scadenza senza bisogno di diffida (art. 4 D.Lgs. 231/2002): nel secondo semestre 2026 vale il 10,40 per cento annuo.

Hai diritto a 40 euro per ogni fattura a titolo di costi di recupero, senza provare nulla (art. 6 D.Lgs. 231/2002).

Il decreto ingiuntivo e veloce, non gratis. La fattura e prova scritta idonea (art. 634 c.p.c.), il contributo unificato e ridotto alla meta, il termine per il pagamento e per l'opposizione e di quaranta giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.). Ma contro un cliente senza beni resta un costo in piu.

Sul fisco dipende dal regime. In forfettario non paghi imposta su cio che non hai incassato. In contabilita ordinaria quel ricavo e gia tassato per competenza. L'IVA, se hai fatturato, l'hai probabilmente gia versata.

L'IVA si riprende solo in due casi: procedura concorsuale aperta sul cliente, oppure procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa (art. 26 DPR 633/1972). Il semplice mancato pagamento non basta.

La scaletta dei primi 90 giorni

Finestra Cosa fai Cosa ottieni Costo indicativo
Giorni 1-30 dalla scadenza Sollecito scritto via PEC o raccomandata A/R: numero e data della fattura, importo, data di scadenza, nuovo termine breve (7-10 giorni), coordinate per il bonifico. Data certa della richiesta, interruzione della prescrizione, un documento da allegare se poi vai avanti. Zero (PEC) o pochi euro (raccomandata)
Giorni 30-60 Messa in mora formale: riepilogo del dovuto, interessi maturati al tasso del semestre, 40 euro di costi di recupero, termine finale e avviso che in mancanza si procedera per vie legali. In parallelo, verifica del cliente al registro delle imprese. Spesso e il passaggio che sblocca il pagamento o apre a un piano di rientro scritto. E la base per quantificare la domanda. Da zero a poche centinaia di euro se la scrive un legale
Giorni 60-90 Decisione: decreto ingiuntivo se il credito e documentato e il cliente e solvibile; accordo transattivo o piano di rateizzo se la solvibilita e dubbia; stop se l'importo non giustifica la spesa. Un titolo esecutivo, oppure un accordo scritto, oppure una decisione presa di non spendere altro. Contributo unificato ridotto a meta, 27 euro di anticipazione forfettaria, compenso del legale
Oltre i 90 giorni Esecuzione forzata sul titolo ottenuto, oppure insinuazione al passivo se sul cliente si apre una procedura. In parallelo si valuta il recupero fiscale: nota di variazione IVA e, per chi ha reddito d'impresa, perdita su crediti. L'incasso coattivo, oppure almeno il recupero dell'IVA e la deduzione della perdita quando ne esistono i presupposti. Variabile: qui il conto va fatto prima, non dopo

Come si legge. Le prime due righe costano quasi nulla e risolvono la maggior parte dei casi, perche spesso il mancato pagamento e disorganizzazione del cliente e non insolvenza. Dalla terza riga in poi si spende: e il momento in cui serve il parere di un legale sul tuo caso, non una guida.

Passo 1

Sollecito e messa in mora: il primo passo su una fattura insoluta

Nelle transazioni commerciali la messa in mora non serve a far partire gli interessi, che partono da soli. Serve a tre altre cose: fissare una data certa, interrompere la prescrizione e costruire il fascicolo se poi devi andare in causa.

Cosa deve contenere

  • L'identificazione esatta del credito. Numero e data della fattura, oggetto della prestazione, importo imponibile e IVA, data di scadenza del pagamento.
  • Il conteggio degli accessori. Interessi di mora maturati dal giorno successivo alla scadenza, con indicazione del tasso del semestre, e i 40 euro forfettari per i costi di recupero.
  • Un termine finale chiaro. Una data, non una formula generica: e cio che rende verificabile l'inadempimento.
  • L'intimazione. La dichiarazione che in mancanza di pagamento si procedera nelle sedi competenti: e questa che qualifica l'atto come costituzione in mora.
  • Le coordinate di pagamento e un riferimento diretto a cui rispondere: toglie al cliente l'ultima scusa operativa.

PEC o raccomandata, non email

  • Serve la prova della ricezione. Una email ordinaria non ti da una data opponibile: la PEC produce le ricevute di accettazione e consegna, la raccomandata A/R l'avviso di ricevimento.
  • Interrompe la prescrizione. Il codice civile considera idoneo a interrompere il termine ogni atto che valga a costituire in mora il debitore: una PEC o una raccomandata con intimazione rientrano, una telefonata no.
  • La PEC e di norma la via piu rapida. Verso le imprese e le pubbliche amministrazioni l'indirizzo digitale e reperibile negli indici pubblici, e l'invio e immediato.
  • Conserva tutto. Ricevute, allegati, eventuali risposte: sono il materiale che serve se si arriva al decreto ingiuntivo. Sul perimetro degli obblighi di domicilio digitale puoi vedere la guida alla PEC obbligatoria.

Un piano di rientro vale solo se e scritto, con importi e date: un accordo verbale rimette il contatore a zero senza darti nulla in mano.

Non emettere una nota di credito per chiudere la partita

E l'errore piu costoso di tutti. La nota di credito serve a rettificare un'operazione, non a prendere atto che il cliente non paga. Emetterla per "pulire" la contabilita ti lascia con un recupero IVA senza presupposto e con un documento che il cliente usera per sostenere che hai rinunciato al credito. Il credito non si estingue da solo, perche la rinuncia richiede una tua dichiarazione in quel senso comunicata al debitore (art. 1236 c.c.), ma difenderlo diventa molto piu difficile: se e gia successo, parlane con il commercialista e con un legale prima di considerarlo perso.

Il recupero dell'IVA e un'altra cosa e segue le regole dell'articolo 26 del DPR 633/1972, che vedi piu sotto. Per il funzionamento del documento in se c'e la guida alla nota di credito elettronica.

Accessori

Interessi di mora 2026 e i 40 euro che ti spettano

Il D.Lgs. 231/2002 si applica alle transazioni commerciali, cioe ai contratti fra imprese o fra imprese e pubblica amministrazione che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro un prezzo. Attenzione al perimetro: ai fini di questo decreto imprenditore e ogni soggetto che esercita un'attivita economica organizzata o una libera professione (art. 2 lettera c), quindi anche il libero professionista con partita IVA rientra nelle transazioni commerciali quando fattura a un'impresa, a una pubblica amministrazione o a un altro professionista. Resta fuori solo il cliente consumatore privato: in quel caso le regole sono altre.

I tassi in vigore nel 2026

Periodo Tasso di riferimento Interessi legali di mora Fonte
1 gennaio - 30 giugno 2026 2,15% 10,15% annuo
tasso di riferimento + 8 punti
Comunicato MEF in Gazzetta Ufficiale (gennaio 2026)
1 luglio - 31 dicembre 2026 2,40% 10,40% annuo
tasso di riferimento + 8 punti
Comunicato MEF, Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2026
Cliente consumatore privato
fuori dal D.Lgs. 231/2002
Saggio legale 1,60% annuo dal 1 gennaio 2026
salvo diverso patto scritto
Art. 1284 c.c.; decreto MEF 10 dicembre 2025
Dalla domanda giudiziale Rinvio alla disciplina speciale Il saggio dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, se le parti non hanno convenuto altro Art. 1284 comma 4 c.c.

Come funziona il meccanismo. Gli interessi legali di mora sono interessi semplici su base giornaliera a un tasso pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali (art. 2 D.Lgs. 231/2002). Il tasso di riferimento e quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu recenti operazioni di rifinanziamento principali, cristallizzato due volte l'anno: vale il tasso in vigore al 1 gennaio per il primo semestre e quello in vigore al 1 luglio per il secondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze ne da notizia con comunicato in Gazzetta Ufficiale.

Decorrenza: non devi fare niente. L'articolo 4 del D.Lgs. 231/2002 stabilisce che gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. In mancanza di accordo il termine legale e di trenta giorni, che decorrono dal ricevimento della fattura o, se quella data non e certa o e anteriore, dal ricevimento delle merci o dalla prestazione del servizio, oppure dalla data della verifica di conformita quando la legge o il contratto la prevedono (art. 4 comma 2). Fra imprese si puo pattuire di piu, ma un termine superiore a sessanta giorni va concordato espressamente per iscritto e non deve essere gravemente iniquo.

I 40 euro: il recupero che quasi nessuno chiede

Spettano per legge

L'articolo 6 del D.Lgs. 231/2002 riconosce al creditore un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno per i costi di recupero, senza che occorra la costituzione in mora e senza dover provare la spesa.

Si contano per fattura

Il forfait e riferito alla singola obbligazione rimasta inadempiuta: su cinque fatture scadute dello stesso cliente il conto si moltiplica. Su piccoli importi e spesso la voce piu pesante dopo il capitale.

Non si fatturano

Sono un risarcimento del danno, non il corrispettivo di una prestazione: restano fuori dal campo di applicazione dell'IVA e si chiedono nella lettera di messa in mora, non con una nuova fattura.

Resta fermo il diritto al risarcimento del maggior danno effettivamente sostenuto e documentato, comprese le spese di assistenza per il recupero del credito. Quantificarlo e un lavoro da legale: il forfait, invece, lo metti in conto da subito.

Passo 2

Decreto ingiuntivo: presupposti, tempi e costi

E il procedimento pensato per i crediti documentati: il giudice decide sulle carte, senza contraddittorio preventivo, e il debitore puo opporsi dopo. Per chi fattura e lo strumento naturale, a una condizione che non riguarda il diritto ma la cassa del cliente.

I presupposti

  • Credito certo, liquido ed esigibile di una somma di denaro, provato per iscritto: e la struttura dell'articolo 633 del codice di procedura civile.
  • La fattura elettronica come prova scritta. Dal 31 ottobre 2024, per effetto del D.Lgs. 164/2024, l'articolo 634 c.p.c. riconosce come prova scritta idonea, per i crediti da somministrazione di merci o di danaro e da prestazioni di servizi di imprenditori che esercitano un'attivita commerciale e di lavoratori autonomi, anche le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio, oltre agli estratti autentici delle scritture contabili regolarmente tenute.
  • Meglio se la fattura non e sola. Contratto o lettera d'incarico, ordine, documento di trasporto o rapporto di consegna, corrispondenza in cui il cliente non contesta: tutto cio che rende difficile sostenere che la prestazione non c'e stata. Non e un requisito di legge, ma riduce il rischio di opposizione.
  • Attenzione alle contestazioni. Se il cliente ha contestato per iscritto la qualita o la quantita della prestazione, il quadro cambia: il decreto puo arrivare comunque, ma l'opposizione e probabile e il procedimento diventa una causa ordinaria.

I tempi

  • Il decreto. Il giudice provvede con decreto motivato nel termine di trenta giorni dal deposito del ricorso: nella pratica i tempi effettivi dipendono dal tribunale.
  • Quaranta giorni. Il decreto ingiunge il pagamento entro quaranta giorni dalla notifica, con l'avvertimento che nello stesso termine si puo proporre opposizione e che, in mancanza, si procedera a esecuzione forzata (art. 641 c.p.c.). Per il debitore residente in un altro Stato dell'Unione europea il termine e di cinquanta giorni.
  • Se non c'e opposizione il decreto viene dichiarato esecutivo e diventa il titolo con cui si procede al pignoramento.
  • Se c'e opposizione si apre un giudizio ordinario, con tempi e costi di un processo: e lo scenario da mettere nel conto prima di partire, non dopo.

Quanto costa depositare il ricorso

Valore del credito Contributo unificato ordinario Ridotto a meta per l'ingiunzione Da aggiungere
Fino a 1.100 euro 43 euro 21,50 euro 27 euro di anticipazione forfettaria + compenso del legale
Da 1.100 a 5.200 euro 98 euro 49 euro 27 euro di anticipazione forfettaria + compenso del legale
Da 5.200 a 26.000 euro 237 euro 118,50 euro 27 euro di anticipazione forfettaria + compenso del legale
Da 26.000 a 52.000 euro 518 euro 259 euro 27 euro di anticipazione forfettaria + compenso del legale
Da 52.000 a 260.000 euro 759 euro 379,50 euro 27 euro di anticipazione forfettaria + compenso del legale

Da dove vengono questi numeri. Gli importi del contributo unificato sono quelli dell'articolo 13 comma 1 del DPR 115/2002; il comma 3 dello stesso articolo prevede la riduzione alla meta per i procedimenti speciali del libro IV titolo I del codice di procedura civile, fra cui l'ingiunzione. I 27 euro sono l'anticipazione forfettaria dell'articolo 30 del DPR 115/2002. Il valore della causa si calcola sul credito azionato, interessi compresi.

Cosa non c'e in tabella. Il compenso dell'avvocato, che e la voce piu rilevante e non e tariffata in misura fissa, e le spese di notifica. In caso di accoglimento le spese vengono liquidate nel decreto a carico del debitore: le recuperi se e quando il debitore paga. Fatti fare un preventivo scritto prima di depositare.

Il titolo non e l'incasso

Un decreto ingiuntivo e un titolo esecutivo, non un bonifico. Dopo il decreto serve il pignoramento, e il pignoramento ha bisogno di qualcosa da pignorare: conti, crediti verso terzi, beni. Se il cliente non ha nulla, hai speso contributo, notifiche e compensi per un foglio.

Prima di depositare, guarda il cliente. Bilanci e visura al registro delle imprese, protesti, altre procedure in corso, segnali di mercato. Questa verifica costa poco e decide se il passaggio successivo ha senso. Qui siamo oltre la contabilita: la valutazione tecnica spetta a un legale, e noi ti aiutiamo a leggere i numeri.

Se il cliente salta

Il cliente entra in procedura: il credito va insinuato

Quando sul cliente si apre una procedura di liquidazione giudiziale, il recupero individuale si ferma: il tuo credito esiste solo se lo fai valere dentro la procedura, e nei termini.

Cosa cambia il giorno dell'apertura

  • Niente azioni individuali. Le iniziative esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore sono precluse: il decreto ingiuntivo e il pignoramento non sono piu la strada.
  • Si passa dal curatore. Il credito va fatto accertare nel concorso con tutti gli altri creditori, secondo l'ordine di prelazione: un credito chirografario, come normalmente e quello da fattura, viene soddisfatto dopo i privilegiati e spesso solo in percentuale.
  • Si apre la finestra fiscale. L'apertura della procedura e anche la data da cui puoi emettere la nota di variazione per riprenderti l'IVA, come vedi nella sezione successiva. E l'unico lato positivo della vicenda, e ha una scadenza.

Come e quando si insinua

  • Con ricorso trasmesso via PEC all'indirizzo del curatore indicato nell'avviso, allegando i documenti giustificativi: l'articolo 201 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) descrive contenuto e forma, e il ricorso puo essere sottoscritto personalmente dalla parte.
  • Almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo: e il termine che divide le domande tempestive da quelle tardive.
  • Le domande tardive restano ammissibili entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutivita dello stato passivo, elevabili a dodici mesi dal tribunale nei casi di particolare complessita (art. 208 CCII). Oltre, serve dimostrare che il ritardo e dipeso da causa non imputabile.
  • Indica subito eventuali cause di prelazione: se le ometti, il credito viene trattato come chirografario.

Gli strumenti del Codice della crisi sono diversi fra loro (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, sovraindebitamento) e non hanno tutti gli stessi effetti sul tuo credito e sull'IVA: su quale sia aperta sul tuo cliente, chiedi conferma al curatore o al tuo legale.

Tempo

Prescrizione: quanto tempo hai per incassare una fattura non pagata

Il credito non resta esigibile per sempre, ma i termini non sono quelli che si sentono dire al bar. E soprattutto si interrompono, con un atto che costa pochi euro.

I termini che contano

  • Dieci anni, come regola. L'articolo 2946 del codice civile fissa la prescrizione ordinaria decennale per i diritti che non hanno un termine piu breve: e il termine che normalmente si applica al credito da fornitura.
  • Tre anni per i compensi dei professionisti, secondo l'articolo 2956 numero 2 del codice civile. Attenzione, pero: e una prescrizione presuntiva, cioe presume che il pagamento sia avvenuto, e non opera quando il debitore nega di dovere la somma o le sue difese presuppongono il mancato pagamento. Non opera nemmeno quando il credito nasce da un contratto scritto: una lettera d'incarico o un preventivo firmato riportano il credito nel termine decennale.
  • Un anno se vendi merci a un consumatore. L'articolo 2955 numero 5 del codice civile prevede una prescrizione presuntiva annuale per il prezzo delle merci vendute dal commerciante a chi non ne fa commercio: vale per le vendite al minuto di beni di uso personale o familiare, non per le forniture destinate all'attivita del cliente, e non quando la vendita e stipulata per iscritto o e stato pattuito un pagamento differito o rateale.
  • La distinzione non e accademica. Se il tuo credito rischia di ricadere nel termine breve, non aspettare: la via sicura e interrompere per iscritto e documentare.

Come si interrompe

  • Con l'atto di citazione o il ricorso con cui si inizia un giudizio, e con ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore: una raccomandata A/R o una PEC con intimazione di pagamento bastano.
  • Con il riconoscimento del debito da parte del cliente: una email in cui chiede una proroga o propone un piano di rientro ha valore, e va conservata.
  • Dopo l'interruzione il termine ricomincia a decorrere da zero. E il motivo per cui un sollecito scritto una volta all'anno, su un credito che non vuoi ancora portare in causa, e la mossa piu economica che esista.

Il tuo caso concreto, soprattutto se il rapporto e documentato male o se ci sono contestazioni, va fatto valutare: parlane con noi e, dove serve, con un legale.

La parte che nessuno spiega

Tasse su una fattura mai incassata: dipende dal regime

Qui le strade si dividono, e non per sfumature: su una fattura mai pagata il forfettario non versa nulla, il professionista nemmeno, l'impresa in contabilita semplificata di regola nemmeno ma dipende da un'opzione, la societa in contabilita ordinaria ha gia tassato quel ricavo. L'IVA, invece, segue una regola sua.

La tabella dei quattro regimi

Regime Principio applicabile Imposte dirette sulla fattura non incassata IVA Perdita deducibile
Forfettario Cassa: il reddito si determina applicando il coefficiente di redditivita ai ricavi o compensi percepiti (art. 1 c. 64 L. 190/2014) Nessuna
la fattura non incassata non entra nel calcolo: nessuna imposta sostitutiva
Non addebitata in fattura, quindi non c'e IVA da recuperare No
il reddito e forfettario: non ci sono costi da dedurre
Professionista in regime ordinario Cassa: differenza fra somme e valori percepiti e spese sostenute (art. 54 TUIR) Nessuna
il compenso non incassato non concorre al reddito dell'anno
Dovuta se la fattura e stata emessa prima dell'incasso (art. 6 c. 4 DPR 633/1972) No
non essendo mai stato tassato, non c'e perdita da dedurre
Impresa in contabilita semplificata Cassa: differenza fra ricavi percepiti e spese sostenute (art. 66 TUIR), salvo l'opzione per la data di registrazione Di regola nessuna
ma con l'opzione dell'art. 18 c. 5 DPR 600/1973 la registrazione vale come incasso: in quel caso il ricavo e gia tassato
Dovuta alla data della fattura o della consegna del bene Dipende
in cassa pura no, perche il ricavo non incassato non ha mai concorso al reddito; con l'opzione dell'art. 18 c. 5 DPR 600/1973 (registrazione = incasso) si, alle condizioni dell'art. 101 c. 5 TUIR
Impresa o societa in contabilita ordinaria Competenza: il ricavo concorre al reddito dell'esercizio in cui la prestazione o la consegna si considera ultimata Si, gia versate
il ricavo e stato tassato a prescindere dall'incasso
Dovuta alla data della fattura o della consegna del bene Si, alle condizioni dell'art. 101 c. 5 TUIR

Come si legge. Chi tassa per cassa non ha un problema di imposte dirette su cio che non ha incassato: ha un problema di IVA, se ha fatturato. Chi tassa per competenza ha entrambi i problemi, ma in compenso ha due strumenti per rimediare: la nota di variazione sull'IVA e la deduzione della perdita su crediti.

E i contributi? In Gestione separata INPS i contributi si calcolano sul reddito, quindi su una fattura non incassata da chi tassa per cassa non maturano. I contributi fissi delle gestioni artigiani e commercianti, invece, restano dovuti sul minimale a prescindere dagli incassi: cambia solo la quota sul reddito eccedente. Per il quadro completo vedi INPS e Partita IVA.

Perche l'IVA la paghi anche se non incassi

Le prestazioni di servizi

Si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo (art. 6 c. 3 DPR 633/1972). Finche non incassi e non fatturi, l'IVA non e dovuta.

Ma la fattura anticipa tutto

Se emetti fattura prima del pagamento, l'operazione si considera effettuata alla data della fattura, limitatamente all'importo fatturato (art. 6 c. 4), e l'imposta diventa esigibile (art. 6 c. 5).

Per i beni non c'e scampo

Nelle cessioni di beni il momento di effettuazione e legato alla consegna o spedizione: l'IVA e dovuta a prescindere dall'incasso. Vedi la liquidazione IVA.

Esiste un'alternativa, ma va scelta prima. Con l'IVA per cassa dell'articolo 32-bis del DL 83/2012, riservata a chi ha un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro e opera verso soggetti passivi, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento. Il differimento pero non e illimitato: decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione l'imposta diventa comunque esigibile, salvo che nel frattempo il cliente sia stato assoggettato a procedura concorsuale. E un'opzione che si valuta a monte, non quando la fattura e gia scaduta.

Recupero

Riprendersi l'IVA: la nota di variazione in diminuzione

L'articolo 26 del DPR 633/1972 consente di recuperare l'imposta sulle fatture non pagate, ma solo in due situazioni tipizzate e con un termine che si brucia in fretta. Il mancato pagamento in se, senza procedure, non da diritto a nulla.

Quando si puo emettere

  • Procedure concorsuali: dall'apertura. Il comma 3-bis lettera a) dell'articolo 26 consente la variazione a partire dalla data in cui il cliente e assoggettato a una procedura concorsuale, oppure dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato.
  • Da quando si considera assoggettato. Il comma 10-bis individua la data del provvedimento che apre la procedura: per la liquidazione giudiziale, la sentenza; per la liquidazione coatta amministrativa, il provvedimento che la ordina; per il concordato preventivo, il decreto di ammissione; per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, il decreto che la dispone.
  • Procedure esecutive individuali infruttuose. Il comma 3-bis lettera b) le affianca, e il comma 12 chiarisce quando l'infruttuosita c'e: pignoramento presso terzi senza esito, pignoramento di beni mobili senza beni utilmente aggredibili, asta andata deserta per tre volte con abbandono della vendita per eccessiva onerosita.
  • Non serve attendere la chiusura. E la novita introdotta dal decreto Sostegni-bis per le procedure avviate dal 26 maggio 2021: prima si poteva agire solo a procedura conclusa, con attese di anni.

Entro quando, e come

  • Il termine e legato all'anno del presupposto. La nota va emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si e verificato il presupposto: per un presupposto maturato nel 2026, entro il 30 aprile 2027.
  • La detrazione segue l'art. 19 comma 1. Si computa nella liquidazione periodica del mese o trimestre di emissione della nota oppure, al piu tardi, nella dichiarazione annuale relativa all'anno in cui la nota e stata emessa.
  • Perso il termine, non si rimedia. Non e ammessa ne la dichiarazione integrativa a favore ne l'istanza di rimborso: e per questo che la data di apertura della procedura va segnata in agenda il giorno in cui la si scopre.
  • E una facolta, non un obbligo: la nota si emette senza addebitare l'imposta al cliente e il documento segue le regole della fatturazione elettronica, con il tipo documento previsto per le note di variazione. Vedi la nota di credito elettronica e, per le regole generali, la fattura elettronica.

Regole in vigore oggi: dal 2027 cambia il contenitore

Quanto scritto sopra e la disciplina applicabile nel 2026. Il DPR 633/1972 viene sostituito dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, approvato con il D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, che si applica dalle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2027: da quella data l'articolo 26 e abrogato e la materia si ritrova nelle corrispondenti disposizioni del testo unico.

Il testo unico e un riordino, non una riforma del merito, ma i riferimenti normativi cambiano e le prassi vanno riallineate: se il tuo presupposto matura a cavallo fra 2026 e 2027, verifica con il commercialista quale articolo citare e quale termine applicare.

Attenzione anche al cantiere di fine anno. A ottobre 2026 e in discussione la legge di bilancio per il 2027: regole e importi citati in questa guida sono quelli in vigore oggi e possono essere modificati da gennaio. Prima di impostare una scelta su un dato del 2026, fatti confermare che valga ancora.

Deduzione

Perdite su crediti: chi puo dedurle e a che condizioni

La domanda "posso scaricare la perdita" ha quattro risposte diverse, e dipendono dal regime. Chi tassa per competenza ha uno strumento vero; chi e in forfettario non ha nulla da dedurre; l'impresa in contabilita semplificata dipende da un'opzione.

Le condizioni dell'articolo 101 comma 5 del TUIR

Elementi certi e precisi

E la regola generale: la perdita e deducibile quando risulta da elementi certi e precisi. Non basta la convinzione che il cliente non paghera: serve documentazione dell'inesigibilita.

Crediti di modesta entita

Gli elementi certi e precisi si considerano in ogni caso esistenti quando il credito e di modesta entita e sono decorsi almeno sei mesi dalla scadenza del pagamento.

Le soglie

Modesta entita significa importo non superiore a 2.500 euro, elevato a 5.000 euro per le imprese di piu rilevanti dimensioni ai sensi dell'art. 27 c. 10 del DL 185/2008.

Diritto prescritto

Gli elementi certi e precisi sussistono anche quando il diritto alla riscossione del credito e prescritto: e l'altra faccia del non interrompere la prescrizione.

Cancellazione dal bilancio

Rilevano anche i casi di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili, per i soggetti che li adottano.

Debitore in procedura

Se il debitore e assoggettato a procedura concorsuale, gli elementi certi e precisi si considerano esistenti: e la via piu lineare, e si combina con la nota di variazione IVA.

Il rinvio all'articolo 101 opera anche per le imprese minori in contabilita semplificata, attraverso l'articolo 66 comma 3 del TUIR, ma solo sui crediti il cui ricavo e stato tassato: quelli sorti prima dell'ingresso nel regime di cassa, oppure i ricavi registrati se l'impresa ha optato per il criterio della registrazione (art. 18 c. 5 DPR 600/1973). Sulla fattura mai incassata da chi determina il reddito per cassa pura non c'e perdita da dedurre, perche quel ricavo non ha mai concorso al reddito. Il momento in cui imputare la perdita, e la documentazione da conservare, vanno impostati con il commercialista: e la parte in cui si giocano gli accertamenti.

In forfettario non si deduce niente, e non e un'ingiustizia

Il reddito e determinato in modo forfettario: si applica il coefficiente di redditivita ai compensi incassati e i costi effettivi non entrano nel calcolo. Non esistendo costi deducibili, non esiste nemmeno una perdita su crediti da dedurre.

Il rovescio della medaglia e che non hai pagato nulla su quella fattura: niente imposta sostitutiva, niente contributi sul reddito non prodotto. Il danno e il mancato incasso, non una tassa pagata a vuoto.

Unica eccezione da tenere a mente: nel forfettario si deducono dal reddito, prima dell'imposta sostitutiva, i contributi previdenziali obbligatori versati, ai sensi dell'articolo 1 comma 64 della legge 190/2014, e si deducono per cassa. Non c'entrano con i crediti, ma e l'unica deduzione che il regime ammette: vedi spese deducibili in forfettario e come si calcolano le tasse.

Numeri

Una fattura da 5.000 euro scaduta da 90 giorni

Fattura emessa a un'altra impresa: 5.000 euro di imponibile piu 1.100 di IVA al 22 per cento, totale 6.100. Termine di pagamento trenta giorni, scaduto il 30 giugno 2026. Il conteggio qui sotto e fatto a 90 giorni dalla scadenza, cioe al 28 settembre 2026.

Quanto puoi chiedere, e quanto ti costa chiederlo

Voce Importo Come si ottiene
Capitale dovuto 6.100,00 euro 5.000 di imponibile + 1.100 di IVA
Interessi di mora, 90 giorni circa 156 euro 6.100 x 10,40% x 90/365, con il tasso del secondo semestre 2026
Costi di recupero forfettari 40,00 euro Art. 6 D.Lgs. 231/2002, per ogni fattura rimasta impagata
Totale da intimare circa 6.296 euro Capitale + interessi + forfait, alla data della messa in mora
Contributo unificato per il decreto 118,50 euro 237 euro dello scaglione 5.200-26.000, ridotti alla meta
Anticipazione forfettaria 27,00 euro Art. 30 DPR 115/2002
Compenso del legale da preventivo E la voce decisiva: va chiesta per iscritto prima di depositare
IVA recuperabile oggi 0 euro Nessuna procedura aperta e nessuna esecuzione infruttuosa: i presupposti dell'art. 26 non ci sono
Imposte dirette in forfettario 0 euro Compenso non percepito, quindi fuori dal reddito dell'anno
Imposte dirette in contabilita ordinaria gia versate sui 5.000 Ricavo di competenza: si recupera solo deducendo la perdita quando ne esistono i presupposti

Cosa dice questo esempio. Gli accessori valgono circa il 3 per cento del credito in tre mesi: non sono il motivo per cui si agisce, ma vanno chiesti perche sono dovuti. Il peso vero sta altrove: in forfettario il danno e il mancato incasso e nulla piu, mentre in contabilita ordinaria sullo stesso credito hai anticipato 1.100 euro di IVA e le imposte sui 5.000 di ricavo.

Numeri indicativi, arrotondati e riferiti a un caso costruito: aliquote, scaglioni e date del tuo caso cambiano il risultato. Per il calcolo sul tuo regime scrivici.

Decisione

Quando conviene andare avanti e quando fermarsi

Non e una questione di principio: e un calcolo. Tre domande, in quest'ordine, e la risposta arriva senza bisogno di discuterne per mesi.

Vai avanti se...

  • Il credito e documentato. Fattura piu contratto o ordine, prova della consegna o della prestazione, nessuna contestazione scritta del cliente.
  • Il cliente ha di che pagare. Attivita in corso, bilanci che reggono, nessuna procedura aperta: e la condizione che conta piu di tutte le altre.
  • Il credito e abbastanza grande da assorbire contributo, notifiche e compenso del legale lasciando un recupero netto che vale il tempo.
  • C'e un effetto di sistema. Se lo stesso cliente ti deve piu fatture, o se lasciare correre crea un precedente con gli altri, il conto non si fa su una sola riga.

Fermati, e chiudi la pratica, se...

  • I costi prevedibili si avvicinano al credito. Su importi piccoli il procedimento costa piu di quanto rientra: meglio una transazione a stralcio oggi che un titolo inesigibile fra due anni.
  • Il cliente e vuoto. Nessun bene, nessun conto, sede irreperibile: un titolo esecutivo contro chi non ha nulla e una spesa certa a fronte di un incasso improbabile.
  • La prestazione e contestata in modo serio e la documentazione e debole: il rischio non e solo non incassare, e pagare anche le spese della causa.
  • Hai ancora una leva fiscale da usare. Se sei impresa, metti in sicurezza la deduzione della perdita e, se il presupposto c'e, la nota di variazione IVA: e un recupero reale, piu rapido e piu certo del contenzioso.

Fermarsi non significa regalare il credito: significa smettere di spendere e passare agli strumenti fiscali, quando ci sono, tenendo viva la prescrizione con un sollecito scritto.

Prevenzione

Tre mosse che evitano il problema alla prossima commessa

Costano poco e si decidono prima di iniziare a lavorare, che e l'unico momento in cui hai davvero potere contrattuale.

1) Acconto all'ordine

Una percentuale alla firma e il resto a tappe: riduce l'esposizione e seleziona i clienti. Chi non versa l'acconto spesso e lo stesso che non pagherebbe il saldo.

2) Termini di pagamento scritti

Nel preventivo o nella lettera d'incarico: scadenza, modalita, interessi di mora e i 40 euro richiamando il D.Lgs. 231/2002. Oltre sessanta giorni serve un accordo espresso per iscritto.

3) Verifica del cliente prima

Visura e ultimo bilancio al registro delle imprese, eventuali procedure in corso, PEC attiva. Dieci minuti che ti dicono se chiedere l'acconto o lasciare perdere.

Sul lato operativo aiuta anche fatturare bene e presto: una fattura emessa con i dati corretti e la scadenza indicata e piu difficile da rimandare. Vedi come emettere la fattura elettronica e le scadenze fiscali.

Errori

Sette errori che trasformano un ritardo in una perdita

Hanno tutti la stessa dinamica: si perde tempo sul fronte sbagliato e si bruciano i termini su quello giusto.

1) Sollecitare solo al telefono

Senza PEC o raccomandata non hai una data opponibile e non interrompi la prescrizione. Sei mesi di telefonate valgono, in giudizio, meno di una riga scritta.

2) Emettere una nota di credito per chiudere

Rinunci al credito e non recuperi comunque l'IVA se non ci sono i presupposti dell'art. 26. La nota di variazione per mancato pagamento e un'altra cosa.

3) Non chiedere interessi e 40 euro

Spettano per legge e non richiedono prova. Chi non li mette in conto nella messa in mora li perde, e perde anche il segnale che la pratica e seguita.

4) Depositare il ricorso senza guardare il cliente

Il titolo esecutivo non crea patrimonio. Visura, bilanci e procedure in corso si controllano prima di spendere contributo e compensi, non dopo.

5) Scoprire la procedura troppo tardi

La domanda di ammissione al passivo va trasmessa almeno trenta giorni prima dell'udienza di verifica, e la nota di variazione IVA va emessa entro il termine della dichiarazione dell'anno del presupposto. Chi si accorge dopo perde entrambe.

6) Dedurre la perdita a sentimento

Fuori dai casi tipizzati dall'art. 101 c. 5 del TUIR servono elementi certi e precisi documentati. Una perdita dedotta senza supporto e un rilievo in attesa: vedi le sanzioni fiscali.

7) Pensare che in forfettario non ci sia nulla da fare

E vero che non hai imposte da recuperare, ma il credito resta tuo: la prescrizione va interrotta e la messa in mora va fatta. Il fatto di non aver pagato tasse su quell'incasso non e un motivo per rinunciarci.

Per capire quale regime stai applicando e cosa comporta sul tuo caso vedi forfettario o ordinario e la dichiarazione dei redditi.

Checklist

Fattura non incassata: 8 passaggi

Nell'ordine giusto, perche i termini fiscali corrono anche mentre il recupero e in corso.

Dal sollecito al recupero fiscale

1) Metti in fila le carte

Fattura, contratto o ordine, prova della consegna o della prestazione, scambi di messaggi. Serve a decidere se il credito regge, prima di spendere.

2) Manda il sollecito scritto

PEC o raccomandata A/R entro i primi giorni dalla scadenza, con nuovo termine breve. Conserva le ricevute.

3) Conteggia gli accessori

Interessi di mora dal giorno dopo la scadenza al tasso del semestre e 40 euro di costi di recupero per ogni fattura.

4) Metti in mora formalmente

Riepilogo del dovuto, termine finale e avviso dell'azione legale. E il passaggio che sblocca la maggior parte dei casi.

5) Verifica il cliente

Visura, ultimo bilancio, procedure in corso. La solvibilita decide se andare avanti o passare agli strumenti fiscali.

6) Decidi con un legale

Decreto ingiuntivo, accordo a stralcio o stop: con un preventivo scritto sui costi e una stima realistica dei tempi.

7) Presidia i termini della procedura

Se sul cliente si apre una procedura: domanda di ammissione al passivo almeno trenta giorni prima dell'udienza e nota di variazione IVA entro il termine della dichiarazione dell'anno del presupposto.

8) Chiudi il lato fiscale

Se hai reddito d'impresa, imposta la deduzione della perdita quando le condizioni dell'art. 101 c. 5 TUIR ci sono, con la documentazione a supporto. Se sei in forfettario, non c'e nulla da dedurre: tieni solo viva la prescrizione.

Approfondisci: Nota di credito elettronica • Liquidazione IVA • Sanzioni fiscali • F24

Il lato fiscale lo seguiamo noi

Verifica se su quella fattura hai gia versato imposte e IVA, calcolo degli interessi di mora e dei costi di recupero da inserire nella messa in mora, nota di variazione nei termini, deduzione della perdita dove spetta: tutto in un canone fisso.

Un commercialista vero segue il tuo caso e ti dice, con i tuoi numeri, se vale la pena andare avanti.

Richiedi consulenza gratuita

FAQ

Domande frequenti

Le risposte rapide ai dubbi di chi ha una fattura scaduta e non incassata.

Da quando decorrono gli interessi di mora su una fattura non pagata?

Nelle transazioni commerciali gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora: lo dice l'articolo 4 del D.Lgs. 231/2002. Il perimetro e piu ampio di quanto sembri, perche ai fini di quel decreto imprenditore e ogni soggetto che esercita un'attivita economica organizzata o una libera professione (art. 2 lettera c): rientra quindi anche il libero professionista che fattura a un'impresa, a una pubblica amministrazione o a un altro professionista. Se le parti non hanno pattuito nulla il termine legale e di trenta giorni, che decorrono dal ricevimento della fattura o, se quella data non e certa o e anteriore, dal ricevimento delle merci o dalla prestazione del servizio, oppure dalla verifica di conformita quando e prevista (art. 4 comma 2). Non devi quindi mandare una diffida per far maturare gli interessi: il sollecito serve a documentare la richiesta e a interrompere la prescrizione, non a far partire la mora. Diverso il caso del cliente privato consumatore, che resta fuori dal D.Lgs. 231/2002: li si applica il saggio legale, pari all'1,60 per cento annuo dal 1 gennaio 2026, e su una fattura di importo determinato con scadenza certa la mora e comunque automatica alla scadenza, perche il pagamento va fatto al domicilio del creditore (art. 1182 e 1219 c.c.), ma la diffida scritta resta il modo di documentare la richiesta.

Entro quanti giorni va pagata una fattura fra imprese?

In mancanza di accordo fra le parti il termine legale e di trenta giorni (art. 4 D.Lgs. 231/2002). Fra imprese si puo pattuire un termine piu lungo, ma oltre sessanta giorni serve un accordo espresso per iscritto e la clausola non deve essere gravemente iniqua per il creditore. Dal giorno successivo alla scadenza gli interessi di mora decorrono da soli, senza bisogno di diffida.

Quanto valgono gli interessi di mora nel 2026?

Gli interessi legali di mora sono pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di otto punti percentuali, secondo l'articolo 2 del D.Lgs. 231/2002, e il tasso di riferimento viene fissato per semestre con comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Per il primo semestre 2026 il tasso di riferimento e del 2,15 per cento, quindi la mora e del 10,15 per cento annuo; per il secondo semestre 2026 il tasso di riferimento e del 2,40 per cento e la mora e del 10,40 per cento annuo. Si calcolano come interessi semplici su base giornaliera sull'importo dovuto, IVA compresa.

Posso chiedere al cliente i costi di recupero del credito?

Si. L'articolo 6 del D.Lgs. 231/2002 riconosce al creditore, senza bisogno di provare nulla, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno per i costi di recupero, che si aggiunge agli interessi di mora e si somma per ogni fattura rimasta impagata. Resta fermo il diritto al risarcimento del maggior danno effettivamente sostenuto e documentato, comprese le spese di assistenza per il recupero. I 40 euro non vanno fatturati come corrispettivo: sono un risarcimento, quindi fuori dal campo IVA, e per questo si indicano nella lettera di messa in mora e non in una nuova fattura.

Conviene il decreto ingiuntivo per una fattura di poche migliaia di euro?

Dipende da due cose: se il credito e documentato e se il cliente ha di che pagare. Le fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di interscambio sono prova scritta idonea ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, che dal 2024 nomina espressamente anche le prestazioni di servizi e i lavoratori autonomi, quindi il presupposto di solito c'e; allegare contratto, ordine e prova della consegna rafforza il ricorso, ma non e un requisito di legge. Sui costi, il contributo unificato e ridotto alla meta per i procedimenti di ingiunzione: per un credito fra 5.200 e 26.000 euro si pagano 118,50 euro invece di 237, piu 27 euro di anticipazione forfettaria, a cui si aggiunge il compenso dell'avvocato. Il punto vero e la solvibilita: un decreto ingiuntivo contro un cliente senza beni e un costo in piu, non un incasso. Prima di muoverti fai valutare il caso a un legale.

In regime forfettario pago le tasse su una fattura che non ho incassato?

No. Nel regime forfettario il reddito imponibile si determina applicando il coefficiente di redditivita ai ricavi o compensi percepiti, secondo l'articolo 1 comma 64 della legge 190/2014: vale il principio di cassa, quindi una fattura emessa e mai incassata non entra nel calcolo e non genera imposta sostitutiva. Se la incassi anni dopo, concorre al reddito dell'anno dell'incasso. Lo stesso vale per i contributi della Gestione separata INPS, che si calcolano sul reddito e quindi non sono dovuti su cio che non hai incassato; i contributi fissi delle gestioni artigiani e commercianti, invece, restano dovuti sul minimale a prescindere dagli incassi.

Ho versato l'IVA su una fattura non incassata: posso recuperarla?

Solo in casi precisi. L'articolo 26 del DPR 633/1972 consente la nota di variazione in diminuzione per mancato pagamento in due situazioni: quando il cliente e assoggettato a una procedura concorsuale, a partire dalla data del provvedimento che la apre, e quando una procedura esecutiva individuale e rimasta infruttuosa nei casi elencati dal comma 12. Il semplice mancato pagamento, senza procedura, non basta. La nota va emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si e verificato il presupposto, e la detrazione va esercitata entro il termine dell'articolo 19 comma 1. Attenzione: queste regole sono quelle in vigore oggi, perche dal 1 gennaio 2027 il DPR 633/1972 viene sostituito dal testo unico IVA approvato con il D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10.

Posso dedurre come perdita il credito che non incassero?

Dipende dal regime. Le perdite su crediti sono deducibili per chi produce reddito d'impresa e a condizione che quel ricavo sia stato tassato: l'impresa minore che determina il reddito per cassa non ha nulla da dedurre sulla fattura mai incassata, salvo che abbia optato per il criterio della registrazione (art. 18 comma 5 DPR 600/1973). Dove la perdita esiste valgono le condizioni dell'articolo 101 comma 5 del TUIR: servono elementi certi e precisi, che la legge presume esistenti quando il credito e di modesta entita e sono passati almeno sei mesi dalla scadenza del pagamento, dove modesta entita significa non oltre 2.500 euro, elevati a 5.000 per le imprese di piu rilevanti dimensioni, oppure quando il debitore e assoggettato a procedura concorsuale. Chi e in regime forfettario non deduce nulla, perche il reddito si determina in modo forfettario applicando il coefficiente ai compensi incassati: non c'e un costo da portare in deduzione. Anche il professionista in regime ordinario non ha una perdita da dedurre, perche tassa per cassa e quella fattura non e mai diventata reddito.

In quanto tempo si prescrive il credito di una fattura?

La regola generale e la prescrizione ordinaria decennale dell'articolo 2946 del codice civile. Per i compensi dei professionisti l'articolo 2956 numero 2 del codice civile prevede invece un termine di tre anni, ma si tratta di una prescrizione presuntiva: presume che il pagamento sia avvenuto e non opera se il debitore nega di dovere la somma. Per il prezzo delle merci vendute dal commerciante a chi non ne fa commercio l'articolo 2955 numero 5 prevede addirittura un anno. Le prescrizioni presuntive, pero, non operano quando il credito nasce da un contratto scritto: una lettera d'incarico o un preventivo firmato riportano il credito nel termine decennale. Il termine si interrompe con l'atto di citazione e con ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, quindi anche con una raccomandata con avviso di ricevimento o con una PEC: da quel momento ricomincia a decorrere per intero. E il motivo pratico per cui un sollecito scritto e tracciato vale piu di dieci telefonate.

Il cliente e in liquidazione giudiziale: cosa devo fare?

Devi insinuare il credito al passivo: fuori da quella procedura non puoi agire individualmente. La domanda di ammissione al passivo si trasmette via PEC all'indirizzo del curatore indicato nell'avviso e va presentata almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, come prevede l'articolo 201 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Oltre quel termine la domanda e tardiva e resta ammissibile entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutivita dello stato passivo, elevabili a dodici dal tribunale nei casi di particolare complessita. L'apertura della procedura e anche il momento da cui puoi emettere la nota di variazione per recuperare l'IVA.

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