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Partita IVA Consulente Finanziario e Agente Assicurativo: albo OCF, registro RUI, previdenza e tasse

Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o agente assicurativo? Due mestieri vicini, con abilitazioni diverse e un inquadramento previdenziale che dipende dal contratto, non dal titolo. Qui trovi i codici ATECO 66.19.21 e 66.22.00, la differenza tra albo OCF e registro RUI, quando si finisce in Gestione Commercianti e quando in Gestione Separata, l'esenzione IVA dell'art. 10, la ritenuta del 25-bis e due esempi su 50.000 euro di provvigioni.

Finanza e assicurazioni Albo OCF / Registro RUI ATECO 66.19.21 / 66.22.00 Hot 9 min Mobile-first

Guide correlate: Aprire la P.IVARegime forfettarioINPS e P.IVAP.IVA agente di commercio

Le basi

Prima domanda: collochi prodotti finanziari o polizze?

Consulente finanziario e agente assicurativo finiscono spesso nello stesso calderone, ma sono figure regolate da normative diverse e vigilate da autorita diverse, e sul fronte previdenziale conta soprattutto il tipo di contratto con la mandante. Sbagliare inquadramento significa registro sbagliato, contributi alla gestione sbagliata e tutto da rifare a posteriori. Parti da qui: capisci in quale casella rientri.

1. Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

  • Cosa fa. E l'ex promotore finanziario: colloca prodotti di investimento fuori dalla sede della mandante, per conto di una banca, di una SIM o di una societa di gestione.
  • Chi lo controlla. L'albo unico dei consulenti finanziari e tenuto dall'OCF, l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo.
  • Come viene pagato. A provvigioni dall'intermediario mandante, che e sostituto d'imposta: fuori dal forfettario applica la ritenuta del 25-bis.
  • Attenzione al cugino. Il consulente finanziario autonomo, che lavora a parcella senza collocare prodotti e senza mandato di agenzia, e figura distinta: cambiano il compenso, il trattamento IVA e anche la gestione previdenziale.

Per la procedura di avvio vedi come aprire la P.IVA.

2. Agente, subagente o broker assicurativo

  • Agente (sezione A del RUI). Opera su mandato di una o piu compagnie, come monomandatario o plurimandatario. Il rapporto e con la compagnia, non con il cliente.
  • Broker (sezione B del RUI). Opera su incarico del cliente, che lo sceglie per farsi cercare la copertura migliore. E una differenza sostanziale, non formale, e si riflette sull'inquadramento.
  • Collaboratori (sezione E del RUI). Chi opera per conto di un agente o di un broker gia iscritto va comunque registrato: non e un ruolo informale.
  • Chi controlla. Il RUI, Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, e tenuto dall'IVASS. Servono prova di idoneita, onorabilita e polizza RC.

Se il tuo rapporto e assimilabile a quello di un agente di commercio, leggi la P.IVA dell'agente di commercio.

ATECO

Codici ATECO e coefficiente forfettario: attenzione al 62%

Il consulente finanziario apre di regola con il codice 66.19.21, l'intermediario assicurativo con il 66.22.00. Entrambi stanno nella divisione 66, attivita ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi: e questo determina il coefficiente di redditivita nel forfettario.

Attivita Codice ATECO Coefficiente forfettario
Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (ex promotore) 66.19.21 78%
Agente, subagente o broker assicurativo 66.22.00 78%
Gestione di fondi e altre attivita ausiliarie dei servizi finanziari 66.30.00 e altri della divisione 66 78%

Nota importante, perche qui circola una convinzione sbagliata: molti intermediari finanziari e assicurativi danno per scontato di rientrare nel gruppo "Intermediari del commercio" con coefficiente al 62%. Non e cosi. Quel 62% dell'Allegato 4 della L. 190/2014 e agganciato ai codici del gruppo 46.1, cioe agli agenti di commercio che intermediano beni. La divisione 66 rientra invece nel gruppo delle attivita professionali e dei servizi finanziari e assicurativi, dove il coefficiente e il 78%: imponibile il 78% delle provvigioni, riconosciuto forfettariamente il 22% di costi. Una differenza che pesa, da verificare prima di scegliere il regime. Nel dubbio leggi come scegliere il codice ATECO.

Abilitazione

Albo OCF e registro RUI: l'abilitazione viene prima della P.IVA

In questo settore la Partita IVA e l'ultimo passo, non il primo: collocamento di prodotti finanziari e intermediazione assicurativa sono attivita riservate. Senza iscrizione all'albo o al registro non si puo operare.

Cosa serve, nell'ordine

  • Consulente finanziario: prova valutativa OCF. Si accede all'albo superando la prova valutativa indetta dall'OCF, salvo i casi di esonero previsti per determinati titoli ed esperienze. Servono anche i requisiti di onorabilita.
  • Iscrizione all'albo e contributo annuale. L'iscrizione si perfeziona con la domanda all'OCF; ogni anno e dovuto un contributo di vigilanza di importo contenuto, deliberato annualmente: verifica la misura in vigore.
  • Intermediario assicurativo: prova di idoneita e RUI. Si sostiene la prova di idoneita e ci si iscrive al RUI nella sezione pertinente: A agenti, B broker, E collaboratori. La sezione non e una formalita: determina il rapporto e incide sulla previdenza.
  • Polizza RC professionale. Per gli iscritti al RUI la copertura di responsabilita civile e un requisito di legge, attiva fin dall'avvio.
  • Formazione obbligatoria continua. Sia per il RUI sia per l'albo OCF e previsto un aggiornamento annuale con un monte ore minimo fissato dalla normativa di settore: verifica il regolamento in vigore, perche e un obbligo con conseguenze disciplinari.
  • Poi la P.IVA e la previdenza. Solo a questo punto si apre la Partita IVA con il codice corretto e si sistema la posizione contributiva, che come vedi nella sezione dedicata non e uguale per tutti.

Calendario delle prove e modulistica cambiano ogni anno: verifica le scadenze pubblicate dall'organismo di riferimento prima di programmare l'avvio.

L'errore che blocca tutto

Aprire la P.IVA e rimandare l'iscrizione. Collocamento di prodotti finanziari e intermediazione assicurativa sono attivita riservate: senza albo OCF o registro RUI non puoi operare, punto.

Attenzione: nessuna mandante conferisce un incarico a chi non risulta iscritto, e chi opera senza titolo si espone a sanzioni e alla contestazione delle provvigioni.

Sezione critica

Previdenza: decide il contratto, non il titolo

E il punto piu delicato della guida, e anche quello su cui circolano piu semplificazioni. Non esiste una cassa unica del settore: quello che sposta l'inquadramento non e la sigla sul biglietto da visita, ma il tipo di rapporto con la mandante. Con un contratto di agenzia si sta nel perimetro degli ausiliari del commercio; senza mandato, a parcella, si sta nel lavoro autonomo.

Le situazioni tipiche

  • Consulente finanziario con mandato di agenzia: Gestione Commercianti. Il consulente abilitato all'offerta fuori sede opera quasi sempre con un contratto di agenzia con la mandante, banca, SIM o SGR: percepisce provvigioni e svolge un'attivita ausiliaria del commercio ex art. 2195 n. 5 c.c. Ne consegue reddito d'impresa, iscrizione al Registro Imprese e INPS Gestione Commercianti, con contributi fissi sul minimale piu un'aliquota sull'eccedenza. E lo stesso rapporto che giustifica la ritenuta del 25-bis sulle provvigioni: le due cose stanno insieme.
  • Consulente finanziario autonomo: Gestione Separata. Chi lavora a parcella, senza collocare prodotti e senza mandato di agenzia, resta lavoratore autonomo e versa alla Gestione Separata INPS. L'aliquota per chi non ha altra copertura e nell'ordine del 26-27%: qui usiamo il 26,07%, da verificare nella misura in vigore. Il pregio e che non ci sono contributi fissi: paghi solo su quanto guadagni. Verifica il tuo contratto: e il contratto, non il titolo, a determinare la gestione.
  • Agente con mandato di compagnia: ausiliario del commercio. L'agente della sezione A del RUI opera su mandato di una o piu compagnie: la gestione INPS di riferimento e in linea generale quella dei Commercianti, con contributi fissi sul minimale piu un'aliquota sull'eccedenza, dovuti anche in un anno con poche polizze.
  • Enasarco segue il contratto di agenzia. Se il rapporto con la mandante e un contratto di agenzia, il caso tipico del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, oltre alla Gestione Commercianti e di norma dovuta la contribuzione Enasarco, ripartita tra preponente e agente, con FIRR a carico della sola preponente. Per gli agenti di assicurazione, invece, la previdenza integrativa di categoria e di norma quella contrattuale dell'Accordo Nazionale Agenti, cioe il Fondo Pensione Agenti: verificalo con la compagnia.
  • Broker assicurativo: fuori da Enasarco, dentro i Commercianti. Il broker della sezione B lavora su incarico del cliente, non della compagnia: non e agente di commercio e resta fuori dal perimetro Enasarco. La mediazione resta pero attivita ausiliaria del commercio ex art. 2195 n. 5 c.c.: il reddito e d'impresa e l'iscrizione e al Registro Imprese e alla Gestione Commercianti INPS, anche operando da soli e senza struttura.
  • Doppia attivita. Chi le svolge entrambe puo ritrovarsi con due inquadramenti sulla stessa Partita IVA: va gestito dall'inizio.

Per gestioni, minimali e aliquote vedi INPS e Partita IVA; per il mondo agenti, la P.IVA dell'agente di commercio.

Il punto da non sbagliare

Non e il titolo a decidere la gestione, ma il contratto. Con un contratto di agenzia, il caso tipico sia del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede sia dell'agente assicurativo, il reddito e d'impresa e si versa alla Gestione Commercianti, con contributi fissi dovuti anche a provvigioni basse. La Gestione Separata resta il canale del consulente finanziario autonomo che lavora a parcella.

Verifica il tuo caso: leggi il contratto con la mandante prima di scegliere la gestione. Dare per scontata la Gestione Separata quando spetta la Gestione Commercianti significa omessa iscrizione, contributi arretrati e sanzioni.

Fatturazione

Esenzione IVA art. 10 e ritenuta d'acconto del 25-bis

Due regole distinguono questo settore da quasi tutti gli altri: le provvigioni di intermediazione finanziaria e assicurativa sono esenti da IVA e, fuori dal forfettario, subiscono una ritenuta calcolata su base ridotta. Capirle evita fatture sbagliate e sorprese di cassa.

Le regole pratiche

  • Esenzione IVA, non aliquota agevolata. L'art. 10 del DPR 633/72 esenta le operazioni di assicurazione (n. 2), quelle finanziarie e creditizie (n. 1) e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione a esse relative (n. 9). Le provvigioni dell'agente assicurativo e del consulente che colloca prodotti finanziari rientrano qui: in fattura non c'e IVA.
  • Il perimetro ha dei confini. L'esenzione copre l'intermediazione, non tutto: consulenza a parcella, formazione, docenza e marketing sono di regola imponibili al 22%. Se le svolgi, la tua posizione IVA diventa mista.
  • Il rovescio: IVA indetraibile e pro-rata. Chi effettua solo operazioni esenti non detrae l'IVA sugli acquisti. Chi svolge anche operazioni imponibili applica il pro-rata, che limita la detrazione in proporzione al peso delle operazioni esenti.
  • Bollo da 2 euro. Sulle fatture senza IVA superiori a 77,47 euro va assolto il bollo da 2 euro: vale sia per le operazioni esenti art. 10 sia per il forfettario, ed e uno degli errori piu frequenti del settore.
  • Ritenuta d'acconto art. 25-bis DPR 600/73. Le provvigioni corrisposte dalla mandante subiscono la ritenuta del 23% calcolata sul 50% dell'imponibile, cioe l'11,5% effettivo. La base scende al 20%, cioe il 4,6% effettivo, per chi si avvale in via continuativa di dipendenti o terzi, previa apposita dichiarazione alla mandante.
  • In forfettario la ritenuta non si subisce. Lo prevede l'art. 1, comma 67, della L. 190/2014: in fattura va inserita la dichiarazione con cui comunichi alla mandante che il reddito e soggetto a imposta sostitutiva. Senza quella dicitura la ritenuta viene applicata lo stesso.
  • Fattura elettronica e cassa. La fattura si emette via Sistema di Interscambio anche in forfettario, dove il ricavo si tassa nell'anno di incasso: attenzione ai rendiconti di fine anno, che spesso spostano incasso e tassazione all'anno dopo.

Dubbi sulla natura esente o imponibile di una prestazione? Scrivici: e la domanda che ci arriva piu spesso da chi lavora tra finanza e assicurazioni.

Caso pratico: provvigione alla mandante

Voce Importo
Provvigioni del mese (forfettario) 3.000,00 €
Bollo (se dovuto) +2,00 €
IVA non applicata
Ritenuta d'acconto non applicata
Totale fattura 3.002,00 €

Esempio illustrativo in forfettario. Fuori dal forfettario il totale della fattura sarebbe identico, perche la provvigione e comunque esente da IVA ex art. 10: cambierebbe l'incasso, perche la mandante tratterrebbe l'11,5% sull'imponibile, cioe 345 euro su 3.000. Qui la differenza visibile del forfettario non e l'IVA, che manca in entrambi i casi, ma la ritenuta.

Regime

Forfettario o ordinario con il coefficiente al 78%

Il forfettario resta accessibile fino a 85.000 euro di ricavi e con il coefficiente al 78% riconosce il 22% di costi forfettari. Qui il confronto con l'ordinario ha una variabile in meno del solito: l'IVA sugli acquisti non e comunque detraibile, quindi tutto si sposta sui costi reali.

Aspetto Forfettario Ordinario / semplificato
Quando conviene Lavori da casa o in mobilita, pochi costi fissi, sotto 85.000 euro Ufficio, collaboratori, subagenti, software gestionali, forte formazione
Imposta Sostitutiva 5% (primi 5 anni) o 15% IRPEF a scaglioni + addizionali
Imponibile Coefficiente 78% delle provvigioni Provvigioni meno costi reali
Costi (ufficio, formazione, polizza) NON deducibili (forfettizzati al 22%) Deducibili uno a uno
IVA Non applicata; nessuna detrazione sugli acquisti Provvigioni esenti art. 10; detrazione limitata dal pro-rata
Ritenuta d'acconto Non si subisce (dicitura in fattura) 11,5% effettivo, o 4,6% con dipendenti o terzi
Contributi Deducibili dal reddito forfettario Deducibili dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo

La regola pratica: con il coefficiente al 78% il forfettario riconosce solo il 22% di costi. Chi lavora in mobilita, senza ufficio proprio e senza collaboratori, sta quasi sempre sotto quella soglia e trova nel forfettario un regime molto competitivo. Chi invece mantiene un'agenzia con locali, personale, subagenti, gestionali, corsi e polizze supera facilmente il 22%: allora il confronto con l'ordinario va rifatto con i numeri veri, ricordando che qui l'ordinario non porta in dote la detrazione IVA, perche le provvigioni sono esenti e il pro-rata la comprime.

Numeri reali

Esempio: 50.000 euro di provvigioni, con e senza mandato di agenzia

Due scenari sugli stessi 50.000 euro di provvigioni incassate nell'anno, entrambi in forfettario: prima il consulente finanziario autonomo iscritto alla Gestione Separata, poi l'intermediario con contratto di agenzia in Gestione Commercianti. Calcolo passo per passo, con le aliquote dichiarate.

Scenario 1: consulente autonomo in Gestione Separata

Voce Importo
Provvigioni incassate 50.000 €
Coefficiente 78% → reddito forfettario 39.000 €
Contributi Gestione Separata versati (26,07%) − 10.167 €
Imponibile dopo deduzione dei contributi 28.833 €
Imposta sostitutiva 15% 4.325 €
Restano lordo costi reali ~ 35.508 €

Il passaggio centrale e la deduzione dei contributi: dal reddito determinato con il coefficiente si sottraggono i contributi obbligatori effettivamente versati nell'anno (art. 1, comma 64, L. 190/2014), quindi l'imposta si calcola su 28.833 euro e non su 39.000. Con l'aliquota al 5% dei primi cinque anni l'imposta scenderebbe a circa 1.442 euro e resterebbero circa 38.391 euro. Aliquote usate, da verificare nella misura in vigore per l'anno: coefficiente 78% per la divisione ATECO 66, Gestione Separata al 26,07%, imposta sostitutiva al 15% (5% per le nuove attivita con i requisiti). Nel primo anno i contributi versati sono di solito inferiori, quindi la deduzione e piu bassa e l'imposta piu alta; e dai ~35.508 euro vanno ancora tolti i costi reali non dedotti, cioe ufficio, gestionali, formazione, polizza RC e collaboratori.

Accantona a ogni rendiconto

Le provvigioni arrivano a scatti e i rendiconti non seguono il calendario fiscale: metti da parte a ogni accredito invece di rincorrere acconti e saldo a giugno.

Su 50.000 euro tra imposta e contributi se ne va circa il 29% (14.492 euro): il consulente in Gestione Separata accantoni almeno il 33-35% di ogni accredito, perche acconti e conguagli spostano la cassa. Chi ha invece i contributi fissi dei Commercianti ragioni a rate trimestrali, mettendo da parte il minimale a prescindere dagli incassi.

Vuoi il calcolo sul tuo caso?

Scenario 2: intermediario con contratto di agenzia in Gestione Commercianti

Voce Importo
Provvigioni incassate 50.000 €
Coefficiente 78% → reddito forfettario 39.000 €
Contributi fissi sul minimale (ordine di grandezza) − ~4.600 €
Contributi ~24% sull'eccedenza oltre il minimale (~20.500 €) − ~4.900 €
Imponibile dopo deduzione dei contributi ~29.500 €
Imposta sostitutiva 15% ~4.425 €
Restano lordo costi reali ~ 36.100 €

In un anno pieno il risultato assomiglia a quello dello scenario 1, ma la curva e diversa: qui la quota fissa e dovuta anche a provvigioni basse, mentre in Gestione Separata il contributo scende insieme al reddito. Su 15.000 euro di provvigioni il consulente autonomo verserebbe circa 3.050 euro, l'intermediario con mandato resterebbe comunque debitore della quota fissa per intero. Importi indicativi, da verificare nella misura in vigore per l'anno su INPS e Partita IVA: minimale di reddito attorno a 18.500 euro, quota fissa nell'ordine di 4.500-4.600 euro, aliquota sull'eccedenza attorno al 24%. Chi e in forfettario e iscritto ai Commercianti puo chiedere la riduzione contributiva del 35%: nell'esempio il versamento scenderebbe da ~9.500 a ~6.200 euro, ma si deduce meno, l'imposta sale a circa 4.900 euro e l'accredito pensionistico si riduce in proporzione.

Errori

Cinque errori tipici tra finanza e assicurazioni

Gli scivoloni che vediamo piu spesso su questa categoria: conoscerli evita contributi sbagliati, fatture da rifare e imposte calcolate male.

1) Dare per scontato il coefficiente 62%

I codici della divisione 66 seguono il 78%, non il coefficiente degli intermediari del commercio: chi fa i conti con il 62% si ritrova un'imposta molto piu alta del previsto.

2) Sbagliare gestione previdenziale

Con un contratto di agenzia il reddito e d'impresa e la gestione e quella dei Commercianti, per il consulente finanziario come per l'agente assicurativo. Darla per scontata come Gestione Separata produce omessa iscrizione, contributi arretrati e sanzioni da sistemare a ritroso.

3) Dimenticare la dicitura anti-ritenuta

In forfettario la ritenuta del 25-bis non si subisce, ma solo se in fattura c'e la dichiarazione dell'art. 1, comma 67: senza, la mandante trattiene l'11,5%.

4) Confondere esenzione IVA e attivita imponibili

L'art. 10 copre l'intermediazione, non la consulenza a parcella o la formazione: mischiarle senza gestire il pro-rata porta a fatture errate e detrazioni da rettificare.

5) Trascurare formazione e polizza

Ore di aggiornamento annuale e polizza RC sono requisiti di permanenza nel registro: se saltano, il problema non e fiscale ma di abilitazione.

La buona notizia

Impostati bene codice, previdenza e diciture in fattura, questa categoria e tra le piu semplici da gestire nel tempo.

Vedi anche come funziona la ritenuta d'acconto.

Checklist

In regola in 6 step

Sei passaggi concreti per partire senza dimenticare nulla, validi sia per il consulente finanziario sia per l'intermediario assicurativo, con le differenze di previdenza e di accantonamento segnalate negli step.

6 step per partire con l'impostazione giusta

1) Abilitazione

Supera la prova valutativa OCF se sei consulente finanziario, o la prova di idoneita per l'intermediazione assicurativa.

2) Albo o registro

Iscriviti all'albo unico OCF oppure al RUI nella sezione corretta: A agenti, B broker, E collaboratori.

3) Apri la P.IVA

Scegli il codice coerente con l'attivita: 66.19.21 per il consulente finanziario, 66.22.00 per l'intermediario assicurativo.

4) Previdenza corretta

Leggi il contratto con la mandante: se e un contratto di agenzia si va in Gestione Commercianti, con Registro Imprese ed eventuale Enasarco; la Gestione Separata riguarda chi lavora a parcella senza mandato.

5) Polizza e regime

Attiva la polizza RC se prevista e confronta forfettario (coefficiente 78%) e ordinario sui tuoi costi reali.

6) Fatture e accantonamento

Imposta le diciture di esenzione IVA e anti-ritenuta, il bollo da 2 euro e la formazione annuale. Poi accantona secondo la tua gestione: in Gestione Separata il 33-35% di ogni incasso; con i contributi fissi dei Commercianti, il minimale a rate trimestrali a prescindere dagli incassi, piu la quota sull'eccedenza.

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FAQ

Domande frequenti

Le risposte rapide ai dubbi piu comuni di consulenti finanziari e intermediari assicurativi.

Consulente finanziario e agente assicurativo: che differenza c'e a livello di Partita IVA?

Sono due figure distinte per abilitazione e vigilanza. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede colloca prodotti finanziari per conto di una banca, di una SIM o di una societa di gestione: usa il codice ATECO 66.19.21 ed e iscritto all'albo unico tenuto dall'OCF. L'agente assicurativo colloca polizze per conto di una o piu compagnie: usa il codice ATECO 66.22.00 ed e iscritto al RUI tenuto dall'IVASS. Sul piano previdenziale il discrimine non e il titolo ma il contratto: entrambe le figure operano di regola con un contratto di agenzia con la mandante, quindi con reddito d'impresa, iscrizione al Registro Imprese e INPS Gestione Commercianti. La Gestione Separata riguarda invece il consulente finanziario autonomo che lavora a parcella, senza collocamento e senza mandato di agenzia. Chi svolge entrambe le attivita deve avere entrambe le abilitazioni.

Che codice ATECO e che coefficiente forfettario usa il consulente finanziario?

Il codice ATECO piu usato dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e 66.19.21; l'agente e il broker assicurativo usano il 66.22.00. Entrambi appartengono alla divisione 66, che nell'Allegato 4 della L. 190/2014 ricade nel gruppo delle attivita professionali e dei servizi finanziari e assicurativi: il coefficiente di redditivita e quindi il 78%, non il 62%. Il 62% degli intermediari del commercio riguarda i codici del gruppo 46.1, cioe gli agenti di commercio che intermediano beni.

Le provvigioni del consulente finanziario subiscono la ritenuta d'acconto?

Fuori dal regime forfettario si. Le provvigioni corrisposte dalla mandante rientrano nell'art. 25-bis del DPR 600/73: la ritenuta e del 23% sul 50% delle provvigioni, cioe l'11,5% effettivo, che scende al 4,6% effettivo per chi si avvale in via continuativa di dipendenti o terzi. In forfettario la ritenuta non si subisce, per effetto dell'art. 1, comma 67, della L. 190/2014: in fattura va inserita l'apposita dichiarazione con cui si comunica alla mandante di non essere assoggettati a ritenuta.

Le provvigioni di intermediazione finanziaria e assicurativa hanno l'IVA?

No. Le operazioni di assicurazione e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a operazioni finanziarie e assicurative sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72. La fattura non espone IVA ne in regime ordinario ne in forfettario, ma sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro serve il bollo da 2 euro. Il rovescio e che l'IVA sugli acquisti non e detraibile e, se svolgi anche attivita imponibili come la consulenza a parcella o la formazione, si applica il pro-rata.

L'agente di assicurazione deve iscriversi a Enasarco?

Di regola no. Enasarco e la previdenza integrativa obbligatoria degli agenti e rappresentanti di commercio: il contributo e ripartito tra preponente e agente, mentre il FIRR resta a carico della sola preponente. Per gli agenti di assicurazione, pero, la previdenza integrativa di categoria e di norma quella contrattuale prevista dall'Accordo Nazionale Agenti tra ANIA e associazioni agenti, cioe il Fondo Pensione Agenti, e non l'Enasarco. L'obbligo Enasarco riguarda invece tipicamente il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che opera con contratto di agenzia con la mandante, per il quale e la mandante a versare la contribuzione. In entrambi i casi la verifica va fatta sul contratto applicato, con la mandante e con la Fondazione.

Al consulente finanziario conviene il forfettario o il regime ordinario?

Con il coefficiente al 78% il forfettario tassa il 78% delle provvigioni e riconosce forfettariamente il 22% di costi, sotto la soglia di 85.000 euro di ricavi. Qui il confronto ha una particolarita: poiche le provvigioni sono gia esenti da IVA, passare all'ordinario non porta il vantaggio di detrarre l'IVA sugli acquisti, comunque limitata dal pro-rata. La differenza si gioca sui costi reali: ufficio, collaboratori, software, formazione obbligatoria e polizza RC. Se superano stabilmente il 22% delle provvigioni l'ordinario torna in gioco, altrimenti il forfettario resta molto competitivo.

Hai una situazione specifica? Scrivici: analizziamo il tuo caso e troviamo l'impostazione giusta tra codice ATECO, albo o registro, previdenza, regime e diciture in fattura.

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